Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14 febbraio 1963 n. 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1142, dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1, dalla legge regionale 17 ottobre 1994 n. 74, dalla deliberazione del Consiglio Regionale 19 settembre 1995 n. 358 e dalle disposizioni del recente regolamento.