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Criteri per la determinazione dei corrispettivi di cessione delle aree in diritto di superficie e di sostituzione delle convenzioni relative alla cessione del diritto di proprietà e procedura per il perfezionamento degli atti.

La procedura può essere attivata dal soggetto interessato previa specifica richiesta redatta sulla  modulistica predisposta. Non vi è alcun obbligo ad accettare l'offerta formulata dal Comune.

Gli alloggi ricompresi nei comparti PEEP sono realizzati su aree espropriate dall’Amministrazione Comunale e successivamente concesse in “diritto di superficie” (o in “diritto di proprietà”) alle cooperative costruttrici, mediante specifiche convenzioni.

In tali convenzioni è previsto il rispetto di vincoli ed obblighi (requisiti soggettivi degli acquirenti, prezzi di vendita e locazione predeterminati).

 

Con la Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 (commi da 45 a 50 dell’art. 31) è stato stabilito che i Comuni possono cedere la proprietà delle aree, già concesse in “diritto di superficie”, previo pagamento di un corrispettivo stabilito sulla base della quota millesimale corrispondente all'alloggio e previa stipula di una nuova convenzione (che sostituisce le precedenti).

 Le modalità sono state stabilite con la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20 settembre 2022.

L'accettazione dell'offerta formulata dal Comune è di esclusiva competenza del proprietario superficiario del singolo alloggio e non vincola in alcun modo i proprietari degli altri alloggi.
Per i proprietari superficiari degli alloggi che decidono di non accettare l'offerta formulata dal Comune, rimangono invariate le condizioni esistenti (e cioè quelli indicati nella convenzione a suo tempo sottoscritta tra il Comune e la cooperativa edificatrice).

Ultimo aggiornamento:

16/04/2025, 17:11