Le varianti al piano strutturale e al piano operativo sono di tipo ordinario o semplificato.
Per le varianti di tipo ordinario si applicano le disposizioni procedurali di cui agli artt. 17, 18, 19 e 20 della L.R. 65/2014.
Per le varianti semplificate ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014 si applicano le disposizioni procedurali di cui agli artt. 28bis e 32 della L.R. 65/2014.
Sono inoltre varianti con procedura semplificata le “Varianti mediante approvazione del progetto” di cui all’art. 34 della L.R. 65/2014 e le “Varianti mediante sportello unico per le attività produttive” di cui all’art. 35 della L.R. 65/2014 per le quali si applicano inoltre le disposizioni procedurali di cui agli artt. 28bis della L.R. 65/2014.
Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)” e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.