Albo giudici popolari
Dettagli
A chi è rivolto
Vengono iscritti negli albo dei Giudici Popolari i cittadini elettori del Comune di età compresa fra i 30 e i 65 anni che siano in possesso del titolo di studio richiesto.
Requisiti:
- scuola dell’obbligo (per la Corte d’Assise)
- scuola media superiore (per la Corte d’Assise d’Appello)
Non possono essere inclusi coloro che svolgono una delle seguenti attività lavorative:
- Magistrato o funzionario in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziari
- Appartenere alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia in attività di servizio
- Ministri e religiosi di qualsiasi culto, congregazione ed ordine religioso
I cittadini possono presentare ricorso al Tribunale di Firenze entro 15 giorni dalla pubblicazione all'albo contro le indebite cancellazioni ed iscrizioni e le omissioni presso il Tribunale.
L’Albo diviene definitivo nel mese di gennaio dell' anno successivo all'inizio dell'aggiornamento.
L'aggiornamento dell'albo è biennale
Descrizione
L’Albo dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello esistente presso il Comune di Fiesole viene aggiornato ogni due anni e successivamente inviato al Tribunale di Firenze.
Cosa serve
Alla richiesta va allegata copia di documento d'identità personale.
L'invio può essere fatto per :
- posta ordinaria o PEC;
- consegnato all’indirizzo: Ufficio Servizi Demografici – Comune di Fiesole - Piazza Mino n. 26- 50014 Fiesole
L'iscrizione all'albo è permanente.
Procedure collegate all'esito
La Commissione Comunale che provvede ad aggiornare gli Albi controlla il possesso dei requisiti degli iscrivendi e forma due elenchi uno per la Corte d'Appello e l’altro per la Corte d'Assise d'Appello.
I cittadini possono presentare ricorso al Tribunale di Firenze entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’Albo, che avviene nel mese di settembre, contro le cancellazioni e le iscrizioni indebite o le eventuali omissioni presso il Tribunale di Firenze.
Ulteriori informazioni
Lo svolgimento del compito di giudice popolare prevede un rimborso per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione assegnata.
Normativa di riferimento
D.P.R. n.273 del 28/7/1989
Legge n.287 del 10/4/1951
https://www.normattiva.it/