A chi è rivolto
Con l’entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del decreto legge 132/2014 i coniugi possono decidere per ottenere il divorzio o la separazione personale con la procedura di negoziazione assistita da un avvocato.
La negoziazione assistita può essere conclusa al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:
separazione personale;
di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di scioglimento del matrimonio;
di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato redige un accordo che sancisce e regola la separazione o il divorzio e autentica le firme dei coniugi che lo hanno sottoscritto.
I coniugi devono rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge, per tutti gli adempimenti normativi previsti e per l'iter della procedura.
Come fare
L'avvocato trasmette copia autenticata dell'accordo sottoscritto dai coniugi al Procuratore della Repubblica per ottenere il nulla osta oppure l’autorizzazione necessari.
L’accordo sarà integrato dall' autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli)
- in presenza di figli minori;
- in presenza di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
Cosa serve
Con l’entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del decreto legge 132/2014 i coniugi possono decidere per ottenere il divorzio o la separazione personale con la procedura di negoziazione assistita da un avvocato.
La negoziazione assistita può essere conclusa al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:
separazione personale;
di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di scioglimento del matrimonio;
di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato redige un accordo che sancisce e regola la separazione o il divorzio e autentica le firme dei coniugi che lo hanno sottoscritto.
I coniugi devono rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge, per tutti gli adempimenti normativi previsti e per l'iter della procedura.
Cosa si ottiene
separazione e divorzio (davanti all'avvocato)
Tempi e scadenze
L'avvocato entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta o della autorizzazione dal Procuratore trasmette la convenzione di negoziazione al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile). La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro.
L’invio può essere fatto anche da uno solo degli avvocati (come previsto son circolare n. 6/2015 del Ministero Interno) ma l'accordo deve essere firmato da parte di entrambi.
Si chiede cortesemente la collaborazione dei legali interessati per la compilazione del modello ISTAT al fine della rilevazione statistica dovuta per legge, da trasmettere in allegato alla convenzione stessa assieme al modulo di richiesta di trascrizione.
Quanto costa
gratuito.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
- Legge n. 55 del 6 maggio 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi;
- Legge n. 162 del 10 novembre 2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile";
- D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.