Salta al contenuto principale Vai al contenuto del piè di pagina

Assegnazione numeri civici

assegnazione e/o variazione numero civico

Servizio attivo

Dettagli

Tutti gli accessi, che dall’area di circolazione immettono direttamente o indirettamente alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, chioschi, accessi secondari, e altri), devono essere contraddistinti da numeri arabi che costituiscono la numerazione civica.
Il numero civico è necessario per ...
assegnazione e/o variazione numero civico

A chi è rivolto

La richiesta può essere inviata dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale o dal possessore dell'immobile interessato personalmente o mediante suo delegato.

Descrizione

Tutti gli accessi, che dall’area di circolazione immettono direttamente o indirettamente alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, chioschi, accessi secondari, e altri), devono essere contraddistinti da numeri arabi che costituiscono la numerazione civica.
Il numero civico è necessario per individuare in modo univoco le singole abitazioni ed attività.
Viene assegnato all’edificio, a costruzione ultimata,e deve essere indicato su una targhetta di materiale resistente, che deve essere apposta su ogni porta od accesso esterno.
Anche le unità immobiliari situate all'interno del fabbricato, alle quali si acceda da una o più scale, devono avere una propria numerazione (numerazione interna), anch’essa attribuita esclusivamente dal Comune.
Ai sensi dell’art. 158 del Regolamento Edilizio vigente, In  caso  di  costruzione  di  nuovi  fabbricati  o  di  apertura  di  nuove  porte  di  accesso  ai  fabbricati esistenti, il proprietario deve richiedere ai competenti Uffici Comunali il numero civico da applicarsi agli accessi. Tale numerazione sarà eseguita, di regola, con materiale, forma, dimensioni e colori uguali a quelle adottate dal Comune e sarà a carico dei rispettivi proprietari. In caso di demolizioni di fabbricati che non debbano essere più ricostruiti o nel caso di soppressione di porte esterne di accesso, i proprietari devono notificare al Comune i numeri soppressi. Questo si rende necessario ai fini dell’aggiornamento della toponomastica.
 

Cosa serve

L’istanza deve essere presentata, con marca da bollo, utilizzando i modelli predisposti dall’ufficio e scaricabili da questa pagina, completa degli allegati richiesti ed elencati nel modello.

Quanto costa

Marca da bollo ( €.16,00) per l’istanza e ulteriore marca da bollo per l’atto di rilascio.

Normativa di riferimento

La toponomastica e la numerazione civica sono disciplinate dagli articoli 9 e 10 della L.1228 del 24/12/1954 (legge anagrafica) e dagli articoli 38, 39, 40, 41 42, 43, 44 e 45 del D.P.R.230 del 30/05/1989 (regolamento anagrafico) che continuano a far riferimento alle prime leggi sulla numerazione civica che risalgono agli anni ‘20 e sono ancora in vigore. Insieme con queste troviamo una serie di Circolari del Ministero dell’ Interno e Circolari I.S.T.A.T. che dettano norme di attuazione, a partire dal ‘51 con le “Istruzioni per l’ ordinamento ecografico”, riprese e definite nella pubblicazione “Metodi e norme” serie B n.29 anno 1992, fino a quelle emanate in occasione della preparazione dei censimenti annuali.
    • Art. 10 legge 24.12.1954 n. 1228; o Artt. 42 e 43 D.P.R. 30.05.1989 n. 223 (Regolamento di attuazione);
    • Art. 73 comma 3 bis del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507;
    • Circolari del Ministero dell’Interno e dell’Istituto Nazionale di Statistica che dettano norme di attuazione, a partire dal 1951 con le “Istruzioni per l’ordinamento ecografico”, e poi riprese e definite nella pubblicazione “Metodi e norme” serie B n. 29 anno 1992, fino poi alle ultime in occasione della preparazione dei censimenti del 2001.
    • Regolamento Edilizio;
    • Decreto Presidente della Repubblica 380/2001.

Ultimo aggiornamento:

03/01/2025, 12:56