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SCIA (segnalazione certificata inizio attività) L.R. 65/2014

Servizio attivo

Dettagli

SCIA (Segnalazione certificata inizio attività)

A chi è rivolto

La presentazione della SCIA può essere fatta solo dai proprietari dell'immobile o da chi ne ha valido titolo in forza di legge (ai sensi del D.P.R 380/01 e L.R. 65/2014).

 

Descrizione

SCIA (Segnalazione certificata inizio attività)

Come fare

Prima di presentare la S.C.I.A. e per accertare che i lavori potranno essere eseguiti, il tecnico incaricato dalla proprietà deve prendere visione delle norme in materia edilizia ed urbanistica, del Regolamento Urbanistico, del regolamento edilizio, dei vincoli e delle norme statali validi per la zona dell'intervento. Per la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività il professionista incaricato deve asseverare la conformità del progetto alla normativa edilizia di riferimento, agli strumenti urbanistici approvati e adottati e al regolamento edilizio.

Cosa serve

La segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata in copia unica direttamente all'Ufficio protocollo sul modello comunale e deve essere corredata da tutta la documentazione indicata nello stesso e nel regolamento edilizio comunale. I moduli sono disponibili in formato elettronico scaricandoli da questa pagina.
Alla SCIA devono essere allegati:
- modulo SCIA
- dichiarazione di asseveramento a firma di professionista abilitato sull’apposito modulo che asseveri la conformità del progetto alla normativa edilizia di riferimento, agli strumenti urbanistici approvati e adottati e al regolamento edilizio;
- ricevuta dell'avvenuto versamento del pagamento dei diritti di segreteria e dei diritti tecnici da pagare con le modalità elencate a seguire;
- relazione tecnica e progetto allegato;
- documentazione fotografica;
- tutte le eventuali autorizzazioni atti di assenso necessarie previste da specifiche leggi;
- progetti per le opere di impiantistica;
- ricevuta di deposito al genio Civile delle opere in calcestruzzo armato e in zona sismica;
-  ricevuta di versamento contributi di costruzione di cui all’art. 183 L.R. 65/2014 se dovuti
- dati dell'impresa esecutrice dei lavori ai fini della richiesta del DURC che deve risultare regolare
- copia documento di identità
 

Cosa si ottiene

Ottenimento di titolo edilizio valido per l'effettuazione di lavori o per sanatorie

Tempi e scadenze

L'inizio lavori è contestuale alla presentazione della SCIA, ad eccezione delle SCIA subordinate alla preventiva acquisizione degli atti di assenso (art. 147 L.R. 65/2014).

La SCIA è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni dalla sua presentazione e al termine dei lavori dovrà essere presentata la certificazione di cui all'art.149, comma 1 della L.R. 65/2014 (dichiarazione di fine lavori e conformità al progetto).

Quanto costa

Versamento, a titolo di diritti tecnici di segreteria ai sensi della Delibera di Giunta n. 150/2023, pari a:

  • SCIA: € 222,50 (€ 445,00 se comportante incremento di SUL e/o frazionamento) ,

  • SCIA sostitutiva del permesso di costruire: € 250,00 (€ 500,00 se comportante incremento di SUL e/o volume)

oltre gli eventuali contributi concessori se dovuti.

Per i pagamenti dei diritti di segreteria è possibile utilizzare la seguenti modalità:

  • bonifico bancario - Codice IBAN: IT68Y0306937842000100046006 intestato a Servizio Tesoreria del Comune di Fiesole

Il pagamento degli oneri di urbanizzazione e/o del costo di costruzione può essere effettuato secondo le modalità sopra indicate, specificando la causale, con l'eventuale suddivisione tra gli oneri di urbanizzazione e/o costo di costruzione. Si richiede alresì di indicare il nominativo del richiedente della SCIA, se diverso da quanto indicato nell'attestazione del pagamento effettuato;

La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla S.C.I.A. 

Rateizzo versamento contributo di cui all’art. 183 della L.R. 65/2014
Per importi relativi al contributo di cui all’art. 183 della L.R. 65/2014 maggiori di € 2.500,00 qualora l'interessato opti per una dilazione dei pagamenti (sia per gli oneri che per il costo di costruzione), è consentita la rateizzazione semestrale fino ad un massimo di sei rate, con maggiorazione degli interessi legali per le rate successive alla prima.
Per la rateizzazione degli importi l'interessato non dovrà ottenere alcuna specifica autorizzazione del Comune. Potrà pertanto procedere direttamente al versamento della prima rata, depositando la relativa attestazione di pagamento, e presentare contestualmente apposita garanzia fidejussoria per l'importo residuo, emessa da istituto bancario o assicurativo. Detta garanzia dovrà avere validità di tre anni, data iniziale coincidente con quella di versamento della prima rata, e dovrà essere svincolabile solo con nulla osta dell'Amministrazione Comunale. Il relativo importo dovrà risultare di ammontare pari alla somma totale delle rate ancora da corrispondere, maggiorata dagli interessi legali. Le rate successive alla prima, maggiorate degli interessi legali, avranno decorrenza dalla data di saldo della prima rata.


Si ricorda che per il ritardato od omesso versamento del contributo saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 192 della l.r. 65/2014.

Procedure collegate all'esito

Sono subordinati alla SCIA gli interventi descritti dall'art.135 della L.R. 65/2014.
La SCIA viene presentata all'Ufficio Protocollo, oppure trasmessa in formato digitale tramite PEC.
 

Ulteriori informazioni

Si informa che i poteri di controllo e vigilanza della Pubblica Amministrazione e la adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori sono stabiliti dall'art. 145 e 146 della L.R. 65/2014.

Normativa di riferimento

– L. 241/90
– D.P.R.380/2001
– L.R. 65/2014
– Regolamento Edilizio Comunale
– Regolamento urbanistico

Ultimo aggiornamento:

10/12/2024, 15:44