Convivenze di fatto (costituzione - scioglimento)
Convivenze di fatto (costituzione - scioglimento)
Dettagli
• residenti nel ...
Descrizione
Possono costituire una convivenza di fatto mediante dichiarazione, due persone maggiorenni (sia etero che omosessuali) non legate da vincoli giuridici, ma unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale specificando che sono:.
• residenti nel Comune di Fiesole allo stesso indirizzo e iscritte nel medesimo stato di famiglia;
• che non ci sono fra loro rapporti di parentela, affinità o adozione;
• che non risultano unite, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile
Contratto di convivenza
I conviventi di fatto dichiarati possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune sulle materie indicate e limitate dalla legge, sottoscrivendo un contratto di convivenza: si tratta di una opportunità e non di un dovere
Il professionista a cui la coppia si rivolga per il contratto, entro i successivi dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi.
Il documento dovrà essere inviato scansionato e accompagnato da una dichiarazione che attesti che è copia dell'originale cartaceo (usare formato pdf firmato digitalmente), alla pec del Comune di residenza che provvederà alla registrazione. comune.fiesole@postacert.toscana.it
Il contratto potrà contenere :
• indicazione della residenza
• modalità di contribuzione alle necessità delle vita in comune in relazione alle sostanza di ciascuno ed alla capacità di lavoro professionale o casalingo delle stesse
• regime patrimoniale di comunione dei beni, modificabile in corso di convivenza
Il contratto, l’eventuale risoluzione dello stesso o la sua modifica in forma scritta pena la nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico e dovranno essere comunicati all’ufficiale di anagrafe con le modalità sopra indicate
L’iscrizione delle coppie di fatto segue le procedure già previste e disciplinate dall’ordinamento anagrafico ed in particolare gli artt..4 e 13 del D.P.R. n.223/1989
PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DELLA CONVIVENZA
La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
• d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Fiesole di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
• su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).
La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto (modulo allegato), unitamente ai documenti di identità dei dichiaranti dovrà essere inviata secondo le seguenti modalità:
- via e-mail alla casella:
- ufficio.anagrafe@comune.fiesole.fi.it
- Comune.fiesole@postacert.toscana.it
- via fax al n. 055/5961223
- posta raccomandata all’Ufficio Servizi Demografici Piazza Mino 24 – 50014 Fiesole
Come fare
Per la dichiarazione (sempre congiunta) è possibile utilizzare il modulo allegato che deve essere sottoscritto da entrambi i richiedenti ed al quale devono essere allegate le copie dei loro documenti d’identità.
Chi invece effettua un cambio d’indirizzo o si trasferisce da altro comune o dall’estero a Fiesole la propria residenza e costituisce una nuova convivenza dovrà allegare la dichiarazione alla pratica di residenza
(Per il cambio di residenza si veda la scheda)
Cosa serve
La dichiarazione può essere inoltrata:
via e-mail alla PEC:
- comune.fiesole@postacert.toscana.it
- posta raccomandata all’Ufficio Servizi Demografici Piazza Mino 24 – 50014 Fiesole
L'inoltro via email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC
b) sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.
Quanto costa
Nessuno
Procedure collegate all'esito
Tempi di chiusura del procedimento
2 giorni lavorativi per la registrazione delle dichiarazioni nei registri anagrafici.
45 giorni per la verifica dei requisiti di convivenza, salvo esito negativo degli accertamenti
Ulteriori informazioni
Certificazione
La convivenza di fatto dichiarata sarà certificabile con le stesse modalità e costi dei certificati anagrafici nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo
ULTERIORI INFORMAZIONI
• i conviventi assumono solo alcuni dei diritti e dei doveri riconosciuti alle coppie sposate: l'assistenza ospedaliera, penitenziaria e gli alimenti a fine convivenza (nel caso in cui uno dei due non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento);
• se il proprietario della casa di comune residenza dovesse morire, il convivente avrebbe diritto a continuare ad abitare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni e comunque non oltre i cinque anni;
• se l'intestatario del contratto di affitto della casa di comune residenza dovesse morire o dovesse recedere, il convivente di fatto può subentrare nel contratto;
• i conviventi possono scegliere di gestire i propri rapporti patrimoniali con un "contratto di convivenza" e quindi indicare la residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune, la comunione dei beni (voce che può comunque essere modificata in qualunque momento);
Normativa di riferimento
La legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) è entrata in vigore il 5/6/2016. Risulta composta da un unico articolo che consta di 69 commi. Dal comma 36 al comma 65 sono regolamentate le le convivenze di fatto.
D.P.R. 30 maggio 1989 n.223 - Regolamento anagrafico (art.7)
art.5 Legge 24 dicembre 1954 n. 1228