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Riconciliazione fra coniugi separati

Riconciliazione tra coniugi separati

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Dettagli

Riconciliazione tra coniugi separati.
Riconciliazione tra coniugi separati

A chi è rivolto

I coniugi separati possono dichiarare all’Ufficiale dello Stato Civile, sotto la loro responsabilità,  di essersi riconciliati e così far cessare gli effetti della separazione.
Al momento della dichiarazione  gli interessati dovranno indicare la data in cui è avvenuta la riconciliazione.

I coniugi devono risultare separati a seguito di separazione pronunciata dal Tribunale competente oppure di accordo di negoziazione assistita resa innanzi a un avvocato oppure all’ufficiale di Stato Civile. La separazione deve risultare annotata sull’atto di matrimonio.

Descrizione

Riconciliazione tra coniugi separati.

Come fare

La dichiarazione di riconciliazione deve essere fatta  dagli sposi, personalmente, davanti all’Ufficiale di stato civile del Comune dove era stato celebrato il matrimonio o quello del Comune di residenza al momento del matrimonio (nei cui registri esiste la trascrizione dell’atto stesso (art.12 comma 8 DPR 396/2000)
E’  necessario richiedere un appuntamento inviando il modulo allegato per mail o pec debitamente e correttamente compilto.

L’orario e la data dell’appuntamento verranno successivamente concordati con l’ufficio negli orari di apertura.

 

Cosa serve

Documenti d’identità personale.
La ulteriore documentazione necessaria verrà acquisita d'ufficio.

N.B. Nel caso non risulti annotata la separazione sull’atto di matrimonio si deve provvedere ad annotarla prima di procedere alla riconciliazione

Quanto costa

Nessuno

Procedure collegate all'esito

La dichiarazione  deve essere scritta nei registri dello Stato Civile e sottoscritta dagli sposi e dall’Ufficiale dello Stato Civile di fronte al quale viene resa.
Successivamente  l’ufficiale di stato civile effettua:

  • Comunicazione di fine procedimento agli interessati (per le sole istanze scritte).
  • Annotazione sull'atto di matrimonio o comunicazione  al comune che detiene l’atto di matrimonio originale perché effettui la prevista annotazione.
    (l’annotazione risulterà sugli estratti per riassunto e sulle eventuali copie integrali dell’atto di matrimonio dei dichiaranti).

Normativa di riferimento

D.P.R.  3/11/2000 - art. 63 (capo IV)
D.P.R. 445/2000
Codice Civile art 157
Decreto legge n.132/2014 convertito in Legge 162/2014

Ultimo aggiornamento:

24/01/2025, 13:00