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Accesso civico semplice

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Dettagli

Il diritto all'accesso civico "semplice" riguarda la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, d. lgs. n. 33/2013)

A chi è rivolto

Chiunque può richiedere di accedere a documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del Comune nei casi di omessa o parziale pubblicazione degli stessi.

Descrizione

Il diritto all'accesso civico "semplice" riguarda la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, d. lgs. n. 33/2013)

Come fare

La richiesta deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e all'URP, compilando il modulo in allegato, ed è trasmessa secondo le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato Regolamento Comunale in materia:

  • per via telematica (sottoscrizione mediante firma digitale o firma elettronica qualificata; ovvero sottoscrizione dell'istanza con allegata copia di documento di identità; ovvero trasmissione tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le credenziali di accesso alla propria casella siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio);

  • a mezzo posta, fax o direttamente presso il protocollo generale del Comune, allegando copia di documento di identità salvo che la richiesta non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto al ricevimento che provvede all'identificazione.

Cosa serve

Documento di identità.

Cosa si ottiene

la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, d. lgs. n. 33/2013)

Tempi e scadenze

30 giorni

Quanto costa

Nessun costo

Reclami ricorsi opposizioni

Avverso la decisione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR o, in alternativa, al Difensore Civico Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 del C.P.A. - D. Lgs. n. 104/2010 (art. 26 dell'allegato Regolamento Comunale in materia)

Ultimo aggiornamento:

19/12/2024, 18:17