A chi è rivolto
La richiesta può essere presentata, a firma di un tecnico abilitato, dai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico che intendano intraprendere interventi.
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5 del D.Lgs 42/2004, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
Come fare
L’istanza deve essere presentata all’ufficio protocollo (a mano o a mezzo posta) ovvero trasmessa a mezzo PEC corredata della documentazione necessaria ai sensi di legge (Rif. autorizzazione paesaggistica ordinaria: art. 146 D.Lgs. 42/2004 e DPCM 12/12/2005 – Rif. autorizzazione paesaggistica semplificata: DPR 31/2017), previa verifica della compatibilità dell’intervento progettato con la disciplina paesaggistica in vigore (Rif. PIT Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico approvato).
Cosa serve
La domanda per l’autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata deve essere formulata sui moduli allegati, scaricabili in fondo alla scheda servizio.
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione specificata nel modulo. Il progetto dovrà essere redatto da un professionista regolarmente iscritto all'Albo Professionale di riferimento.
Cosa si ottiene
Rilascio Autorizzazione Paesaggistica
Tempi e scadenze
I tempi del procedimento sono definiti sulla base delle seguenti norme:
- Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria – ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. 42/2004 – il termine complessivo di conclusione è di 105 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la necessità di richiedere eventuali integrazioni;
- Autorizzazione Paesaggistica semplificata – ai sensi dell’art. 10 DPR 31/2017 2004 – il termine complessivo di conclusione è di 60 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la necessità di richiedere eventuali integrazioni;
L'autorizzazione è efficace, ai sensi dell’art. 146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
Quanto costa
marca da bollo sulla domanda;
versamento dei diritti di segreteria (€ 80,00)
Il pagamento dei diritti di segreteria può essere effettuato tramite il portale dei pagamenti del comune di Fiesole - Pago Pa - selezionando la sezione PAGAMENTO SPONTANEO e il servizio dedicato (cliccare link esterno in fondo alla pagina).
Nella causale è necessario specificare il numero di pratica cui si riferiscono. La ricevuta del versamento dovrà essere presentata al Servizio Urbanistica unitamente alla richiesta di autorizzazione paesaggistica.
Accedi al servizio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Normativa di riferimento
D.Lgs 42/2004, parte III "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"
D.P.R. 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"
D.P.C.M. 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3 , del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"
L.R. Toscana 65/2014 "Norme per il governo del territorio"