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Permesso di costruire

Servizio attivo

Dettagli

Permesso di costruire

A chi è rivolto

La domanda può essere fatta solo dai proprietari dell'immobile o da chi ne ha valido titolo in forza di legge (ai sensi del D.P.R 380/01 e L.R. 65/2014).

Descrizione

PERMESSO DI COSTRUIRE

Come fare

Prima di presentare la domanda e per accertare che i lavori potranno essere eseguiti, il tecnico incaricato dalla proprietà deve prendere visione delle norme urbanistiche, del regolamento urbanistico, del regolamento edilizio, dei vincoli e delle norme statali validi per la zona dell'intervento.

La domanda deve essere presentata all'ufficio protocollo, ovvero trasmessa via PEC. Per le attività rientranti nella competenza del S.U.A.P. la domanda dovrà essere presentata in forma elettronica a tale ufficio.

Cosa serve

La domanda per il permesso di costruire deve essere formulata sui moduli scaricabili dalla sezione modulistica del sito web. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la dichiarazione di asseveramento redatta da tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 142 comma 2 della L.R. 65/2014 (modulo di asseveramento disponibile nella sezione modulistica del sito web).

Ulteriori allegati all'istanza:

- progetto edilizio redatto da un professionista regolarmente iscritto all'Albo Professionale (architetto, ingegnere, geometra, perito edile, ecc. tenuto conto delle relative competenze) secondo le istruzioni indicate nella domanda e precisate nel regolamento edilizio;

- domanda per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D.Lgs. 42/2004), ovvero indicazione degli estremi dell'autorizzazione già rilasciata, nei casi di interventi eseguiti su aree o immobili assoggettati a tutela paesaggistica;

- pareri, nulla-osta, o atti d'assenso comunque denominati necessari per l'esecuzione dei lavori, ovvero documentazione necessaria per l'acquisizione degli stessi

- l'attestazione del versamento dei diritti tecnici e di segreteria;

- autocalcolo del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 183 della L.R. 65/2014;


SI INFORMA CHE LA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, ALLEGATA ALLE DOMANDE DEVE ESSERE PRESENTATA RIGOROSAMENTE IN ORIGINALE FIRMATA E DATATA.

Cosa si ottiene

Ottenimento di titolo edilizio valido per l'effettuazione di lavori o per sanatorie

Tempi e scadenze

I termini per la conclusione del procedimento amministrativo conseguente la domanda di permesso sono definiti dall’art. 142 della L.R. 65/2014.
I lavori devono essere iniziati entro un anno dal rilascio e ultimati, salvo proroghe, entro tre anni dalla data di inizio lavori (salvo prescrizioni particolari) da comunicare con il modulo predisposto.
Il titolare dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di legge (D.Lgs 81/2008) in materia di sicurezza sui cantieri. Dovrà essere predisposto il prescritto cartello leggibile dall'esterno del cantiere (ai sensi dell'art. 45 del vigente regolamento edilizio).
Al termine dei lavori dovrà essere data comunicazione di fine lavori e conformità al progetto (art. 149 della L.R. 65/2014) utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla sezione modulistica del sito web.

Quanto costa

Ai sensi dela Delibera di Giunta Municipale N. 54 del 14/04/2020 i diritti di segreteria dovuti sono :

  • € 250,00, o € 500,00 se l'intervento comporta aumento di SUL e/o volume;

 

Il pagamento dei diritti di segreteria può essere effettuato tramite bonifico bancario: 

Codice IBAN: IT68Y0306937842000100046006 intestato a Servizio Tesoreria del Comune di Fiesole  Causale, DIRITTI SEGRETERIA e TECNICI

 

Rateizzo versamento contributo relativo al Permesso di Costruire:
Per importi maggiori di € 2.500,00 qualora l'interessato opti per una dilazione dei pagamenti (sia per gli oneri che per il costo di costruzione), è consentita la rateizzazione semestrale fino ad un massimo di sei rate, con maggiorazione degli interessi legali per le rate successive alla prima. Per la rateizzazione degli importi l'interessato non dovrà ottenere alcuna specifica autorizzazione del Comune. Potrà pertanto procedere direttamente al versamento della prima rata, depositando la relativa attestazione di pagamento, e presentare contestualmente apposita garanzia fidejussoria per l'importo residuo, emessa da istituto bancario o assicurativo. Detta garanzia dovrà avere validità di tre anni, data iniziale coincidente con quella di versamento della prima rata, e dovrà essere svincolabile solo con nulla osta dell'Amministrazione Comunale. Il relativo importo dovrà risultare di ammontare pari alla somma totale delle rate ancora da corrispondere, maggiorata dagli interessi legali. Le rate successive alla prima, maggiorate degli interessi legali, avranno decorrenza dalla data di saldo della prima rata.

Si ricorda che per il ritardato od omesso versamento del contributo rateizzato saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 192 della l.r. 65/2014 e s.m.i.

Ulteriori informazioni

Il permesso a costruire è richiesto per tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie incidenti sulle risorse essenziali del territorio. Gli interventi assoggettati a permesso di costruire sono elencati dall'art. 134 della L.R. 65/2014.

I termini per la conclusione del procedimento amministrativo conseguente la domanda di permesso sono definiti dall’art. 142 della L.R. 65/2014.

I lavori devono essere iniziati entro un anno dal rilascio e ultimati, salvo proroghe, entro tre anni dalla data di inizio lavori (salvo prescrizioni particolari) da comunicare con il modulo predisposto.

Il titolare dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di legge (D.Lgs 81/2008) in materia di sicurezza sui cantieri. Dovrà essere predisposto il prescritto cartello leggibile dall'esterno del cantiere (ai sensi dell'art. 45 del vigente regolamento edilizio).

Al termine dei lavori dovrà essere data comunicazione di fine lavori e conformità al progetto (art. 149 della L.R. 65/2014) utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla sezione modulistica del sito web.
 

Normativa di riferimento

- Regolamento Edilizio
- Regolamento Urbanistico
- D.P.R. 380/2001
- L.R. 65/2014

Ultimo aggiornamento:

12/12/2024, 18:44