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APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO OPERATIVO DI FIESOLE

Il Comune di Fiesole con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 26/10/2023 ha provveduto all’approvazione definitiva del Piano Operativo di Fiesole adottato con delibera C.C. n. 1 del 11/01/2023, come modificato all’esito della controdeduzione alle osservazioni disposta con delibera C.C. n. 37 del 18/05/2023, poi integrata con delibera C.C.. n. 62 del 27/07/2023, nonché a seguito degli esiti della conferenza paesaggistica contenuti nella Delibera seguente.

Delibera ed allegati:

Elaborati parte urbanistica:

Elaborati documentazione relativa alla “fattibilità geologica, sismica ed idraulica e carte delle aree esposte a rischio”:

Elaborati documentazione Valutazione Ambientale Strategica, L.R. 10/2010:

 

Si fa presente che in data 29.11.2023 si è svolta la seduta conclusiva di Conferenza Paesaggistica ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del Piano del PIT, con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015, ai fini della Conformazione, ai contenuti del PIT-PPR, del Nuovo Piano Operativo

Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 19 comma 7 della L.R. 65/2014, il Piano Operativo acquisterà efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T., della quale è avvenuta in data 13.12.2023 sul bollettino n. 50 (Parte II).

 

APPROVAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DELL’ADOZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI FIESOLE

Il Comune di Fiesole con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18/05/2023 ha provveduto all’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito dell’adozione del Piano Operativo di Fiesole;


ADOZIONE del PIANO OPERATIVO COMUNALE

Il Comune di Fiesole con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 11/01/2022 ha adottato il Piano Operativo.
Si ricorda che a far data della predetta deliberazione di Consiglio Comunale di adozione del Piano Operativo Comunale di Fiesole sono entrate in vigore le specifiche misure di salvaguardia previste ai sensi dell’art. 103 della L.R. 65/2014, ovvero:
• “[…] sino alla efficacia dell’atto di governo del territorio, e comunque per il termine massimo di tre anni, è sospeso l’esame delle istanze di permesso di costruire o la proposizione di S.C.I.A. che prevedono interventi in contrasto con le previsioni contenute nello stesso P.O.”;
• “trovano applicazione sino alla definitiva approvazione del P.O. i procedimenti istruttori già individuati dal vigente R.U.”.

 

Ultimo aggiornamento:

16/12/2024, 12:35